Art. 8.
(Finanziamenti).

      1. Per gli interventi su immobili pubblici di interesse storico o artistico è istituito un apposito fondo alimentato con il 50 per cento dei proventi derivanti da qualsiasi forma di gioco o scommessa esercitati dallo Stato.
      2. Per gli interventi su immobili pubblici o di proprietà privata in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono una apposita unità previsionale di base nei rispettivi bilanci, nella quale versano il 50 per cento degli importi iscritti nelle unità previsionali di base destinate alla manutenzione del patrimonio in proprietà o in uso.